giovedì 22 aprile 2004

Precisazione dell'Onorevole Magnolfi

Leggo questa precisazione giuntami dall'ufficio dell'Onorevole Beatrice Magnolfi:
[...]Con l'introduzione della frase per farne commercio, diventa:
All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, per farne commercio mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. 2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.
Questo è il punto sostanziale, atto a non punire chi scarica accidentalmente e comunque non abitualmente i programmi.[...]

Non mi addentro in particolari, ma lo scambio è equiparabile al baratto, quindi si tratta di commercio. Con questa segnalazione, comunque, si apre un capitolo nuovo ed interessante: ossia, se non dico a nessuno che scambio il file, ma è lì per essere utilizzato da altri, liberamente, come la mettiamo?
Insomma, è sempre e comunque un bel casino. Non è la fine del mondo, ma un bel casino di sicuro lo è.
Share: