mercoledì 21 aprile 2004

Ancora sulla Urbani

Visti i messaggi che arrivano, devo fare una precisazione: la legge punisce il download, quindi lo scaricamento di file.
Cosa significa tecnicamente? Banalizzo per spiegare meglio e fare in modo che tutti, ma proprio tutti capiscano.
In pratica se scarico un file Mp3 di alta qualità (320 kbsec) o di bassa qualità (64 kbsec) non c'è differenza. Ma questo è come dire che un ladro è punito allo stesso modo se ruba una Fiat Stilo vera e una Fiat Stilo in scala 1:25 della BBurago! Vengo punito se scarico un file per ascoltare una canzone e vedere sa vale la pena che paghi per il disco? Se scarico la canzione da un sito di commercio elettronico il preascolto di una canzone, metti caso Messaggerie Digitali, commetto reato, secondo questa legge. Parla di scaricamento, non di fruizione. Quindi scarichi il preascolto, il sito paga la Siae ma non marca il file, per cui si è in difetto. Si è in difetto anche se avesse il controllo sui diritti digitali(!).
Significa che se ho un file che si chiama volare.mp3 che ho scaricato da un sito, in cui c'è dentro il racconto della paura di volare di un mio amico, posso essere citato per aver scaricato volare.mp3, file contenente la canzone di Domenico Modugno.
Insomma, la legge non fa distinzione qualitativa in nessun senso, e quindi è ingiusta nella sostanza. Qualche avvocato mi ha già detto che risulterebbe incostotuzionale, come è di sicuro incostituzionale la pubblicazione dei nomi sui giornali, visto che non si trae profitto economico.
Mi stupisco degli apprezzamenti dell'opposizione, soprattutto dei Verdi che tanto si erano impegnati.
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